Art. 121

In vigore dal 18 feb 2008
1.   Secondo il principio della contabilità per competenza, gli stati finanziari di cui all’ riprendono oneri e proventi dell’esercizio, indipendentemente dalla data di pagamento o di riscossione. 2.   Il valore degli elementi di attivo e di passivo è determinato in funzione delle norme di valutazione di cui all’.
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Art. 121 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo