Art. 126
In vigore dal 18 feb 2008
1. La Commissione e la BEI controllano, ciascuna nell’ambito delle sue competenze, l’utilizzazione dell’assistenza del FES da parte degli Stati ACP, dei PTOM e di qualsiasi altro beneficiario nonché l’attuazione dei progetti finanziati con l’assistenza del FES, tenendo conto in modo particolare degli obiettivi di cui agli dell’accordo ACP-CE e alle corrispondenti disposizioni della decisione sull’associazione d’oltremare.
2. La BEI informa periodicamente la Commissione sull’attuazione dei progetti finanziati con le risorse FES da essa amministrate, secondo le modalità esposte negli orientamenti per il funzionamento del Fondo investimenti.
3. La Commissione e la BEI forniscono al comitato del FES le informazioni sull’attuazione operativa delle risorse FES attraverso le dotazioni nazionali e regionali di cui all’allegato. Le informazioni riguardano altresì i progetti e i programmi finanziati con il Fondo investimenti. La Commissione comunica tali informazioni alla Corte dei conti conformemente all’, paragrafi 5 e 7, dell’accordo interno.
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