Art. 129
In vigore dal 18 feb 2008
1. Il contabile stabilisce le norme e i metodi contabili pertinenti. Il contabile prepara e, previa consultazione dell’ordinatore delegato, adotta il piano contabile per le operazioni del FES, sul modello delle norme contabili generalmente ammesse per il settore pubblico, dalle quali può discostarsi quando ciò sia giustificato dalla natura particolare delle attività del FES.
2. La contabilizzazione avviene in conformità con il piano contabile utilizzando una nomenclatura che opera una separazione netta fra contabilità generale e contabilità finanziaria. Il piano contabile è trasmesso alla Corte dei conti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:215:oj#art-129