Art. 123
In vigore dal 18 feb 2008
1. Le relazioni sull’esecuzione finanziaria vengono preparate dall’ordinatore competente in collaborazione con il contabile e vengono presentate in milioni di euro. Esse comprendono:
a)
il conto del risultato dell’esecuzione finanziaria che riassume la totalità delle operazioni finanziarie dell’esercizio in entrate e in spese;
b)
l’allegato del conto del risultato dell’esecuzione finanziaria, che ne integra e commenta le informazioni.
2. Le relazioni sull’esecuzione finanziaria contengono inoltre le seguenti tabelle:
a)
una tabella che descrive l’evoluzione, nel corso dell’esercizio precedente, degli stanziamenti di cui all’allegato;
b)
una tabella che indica per stanziamento l’importo globale degli impegni, dei fondi assegnati e dei pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio e i relativi importi cumulati dall’apertura del FES;
c)
tabelle indicanti per stanziamento, paese, territorio, regione o subregione, l’importo globale degli impegni, dei fondi assegnati e dei pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio e i relativi importi cumulati dall’apertura del FES.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:215:oj#art-123