Art. 123

In vigore dal 18 feb 2008
1.   Le relazioni sull’esecuzione finanziaria vengono preparate dall’ordinatore competente in collaborazione con il contabile e vengono presentate in milioni di euro. Esse comprendono: a) il conto del risultato dell’esecuzione finanziaria che riassume la totalità delle operazioni finanziarie dell’esercizio in entrate e in spese; b) l’allegato del conto del risultato dell’esecuzione finanziaria, che ne integra e commenta le informazioni. 2.   Le relazioni sull’esecuzione finanziaria contengono inoltre le seguenti tabelle: a) una tabella che descrive l’evoluzione, nel corso dell’esercizio precedente, degli stanziamenti di cui all’allegato; b) una tabella che indica per stanziamento l’importo globale degli impegni, dei fondi assegnati e dei pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio e i relativi importi cumulati dall’apertura del FES; c) tabelle indicanti per stanziamento, paese, territorio, regione o subregione, l’importo globale degli impegni, dei fondi assegnati e dei pagamenti effettuati nel corso dell’esercizio e i relativi importi cumulati dall’apertura del FES.
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Art. 123 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo