Art. 114

In vigore dal 18 feb 2008
L’ordinatore competente può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, esigere dal beneficiario una garanzia preliminare per limitare i rischi finanziari inerenti al versamento dei prefinanziamenti.
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Art. 114 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo