Art. 112
In vigore dal 18 feb 2008
1. Le proposte formano oggetto di valutazione, in base ai criteri di selezione e di concessione precedentemente annunciati, nell’intento di determinare quali di esse possano essere finanziate.
2. L’ordinatore competente stila quindi, in base alla valutazione di cui al paragrafo 1, l’elenco dei beneficiari e degli importi approvati.
3. L’ordinatore competente informa per iscritto il richiedente della decisione adottata in merito alla sua domanda. In caso di rifiuto della sovvenzione richiesta, egli comunica i motivi del rifiuto della domanda, in particolare sulla base dei criteri di selezione e di concessione precedentemente annunciati.
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