Art. 108

In vigore dal 18 feb 2008
1.   La sovvenzione per azioni già avviate può essere concessa solo se il richiedente può dimostrare la necessità di avviare l’azione prima della concessione della sovvenzione. In tali casi, i costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati o per le spese necessarie alla corretta esecuzione degli aiuti in situazioni di crisi e delle operazioni di aiuto umanitario, secondo quanto previsto dall’accordo ACP-CE o dalla decisione sull’associazione d’oltremare. È esclusa la sovvenzione retroattiva per azioni già concluse. 2.   La concessione di una sovvenzione di funzionamento interviene entro sei mesi dall’inizio dell’esercizio finanziario del beneficiario. I costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione o all’inizio dell’esercizio finanziario del beneficiario.
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