Art. 105

In vigore dal 18 feb 2008
1.   Le sovvenzioni devono rispettare i principi di trasparenza e di parità di trattamento. Non possono essere cumulative né possono essere concesse retroattivamente e sono soggette al regime del cofinanziamento. In nessun caso possono essere superati i costi totali abbinati ammissibili per il finanziamento, conformemente alla convenzione di sovvenzione. 2.   Le sovvenzioni non possono avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario. Il paragrafo 2 non si applica a: a) borse di studio, di ricerca o di formazione pagate a persone fisiche; b) premi attribuiti in seguito a concorsi; c) azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o generare un reddito.
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