Art. 105
In vigore dal 18 feb 2008
1. Le sovvenzioni devono rispettare i principi di trasparenza e di parità di trattamento.
Non possono essere cumulative né possono essere concesse retroattivamente e sono soggette al regime del cofinanziamento.
In nessun caso possono essere superati i costi totali abbinati ammissibili per il finanziamento, conformemente alla convenzione di sovvenzione.
2. Le sovvenzioni non possono avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario.
Il paragrafo 2 non si applica a:
a)
borse di studio, di ricerca o di formazione pagate a persone fisiche;
b)
premi attribuiti in seguito a concorsi;
c)
azioni il cui obiettivo è rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario o generare un reddito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:215:oj#art-105