Art. 103
In vigore dal 18 feb 2008
1. Le sovvenzioni sono contributi finanziari diretti a carico delle risorse FES, accordati a titolo di liberalità, per finanziare quanto segue:
a)
un’azione destinata a promuovere la realizzazione di un obiettivo dell’accordo ACP-CE o della decisione sull’associazione d’oltremare o di un programma o progetto adottato secondo le disposizioni di detti atti;
b)
o il funzionamento di un organismo che persegue tale obiettivo.
Le sovvenzioni sono oggetto di una convenzione scritta oppure di una decisione della Commissione notificata al richiedente selezionato.
2. Non costituiscono sovvenzioni ai sensi del presente titolo:
a)
le convenzioni di finanziamento di cui all’, paragrafo 3, lettera a);
b)
gli appalti pubblici di cui al titolo V e gli appalti in economia di cui al titolo VI;
c)
i prestiti, le garanzie, i contributi, i contratti, gli abbuoni di interessi e qualsiasi altro intervento finanziario gestito dalla BEI;
d)
l’aiuto di bilancio diretto o indiretto e gli aiuti versati a titolo di sostegno alla riduzione del debito o di sostegno delle entrate da esportazione in caso di fluttuazioni a breve termine;
e)
i versamenti effettuati a favore di organismi ai quali la Commissione delega le funzioni di esecuzione secondo quanto previsto dagli articoli da 25 a 28 o nell’ambito della gestione congiunta di cui all’.
3. Gli articoli da 160 a 184 bis (Titolo VI «Sovvenzioni») e l’articolo 253 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applicano mutatis mutandis al presente titolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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