Art. 98

In vigore dal 18 feb 2008
Nei limiti delle competenze conferitele dall’accordo ACP-CE, la Commissione adotta le misure necessarie per utilizzare la banca dati centrale istituita ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 in cui sono raccolti tutti i dati concernenti i candidati e gli offerenti che si trovano, ai sensi del disposto dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE, in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti in relazione alle operazioni finanziate dal FES.
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Art. 98 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo