Art. 96
In vigore dal 18 feb 2008
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti i candidati o gli offerenti:
a)
in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d’attività o in altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico delle quali sia in corso un procedimento di tal genere;
b)
nei confronti dei quali sia stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale;
c)
che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi elemento documentabile dall’amministrazione aggiudicatrice;
d)
che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell’amministrazione aggiudicatrice o del paese dove dev’essere eseguito l’appalto;
e)
nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione ad un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle Comunità;
f)
nei confronti dei quali sia in corso di applicazione una sanzione amministrativa di cui all’.
Le lettere da a) a d) del primo comma non si applicano in caso di acquisto di forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale, oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, a seguito di un concordato preventivo o a seguito di una procedura analoga prevista nelle legislazioni nazionali.
2. I candidati o offerenti devono certificare che non si trovano in una delle situazioni previste al paragrafo 1. Tuttavia, l’amministrazione aggiudicatrice può astenersi dall’esigere tale certificazione per gli appalti di valore molto modesto.
Ai fini della corretta applicazione del paragrafo 1, il candidato o offerente, se chiesto dall’amministrazione aggiudicatrice, deve:
a)
quando il candidato o offerente è un’entità giuridica, fornire informazioni sulla proprietà o l’amministrazione, il controllo o il potere di rappresentanza dell’entità giuridica;
b)
se è previsto un subappalto, certificare che il subcontraente non si trova in una delle situazioni di cui al paragrafo 1.
3. L’ del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica mutatis mutandis all’attuazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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