Art. 106
In vigore dal 18 feb 2008
1. Le sovvenzioni sono oggetto di un programma di lavoro annuale, pubblicato all’inizio dell’esercizio.
Tale programma di lavoro annuale è attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in casi d’urgenza eccezionali e debitamente giustificati oppure se le caratteristiche del beneficiario o dell’azione lo impongono come l’unica scelta per una determinata azione, oppure se il beneficiario viene individuato nell’accordo ACP-CE o nella decisione sull’associazione d’oltremare come destinatario di una sovvenzione.
Il primo comma non si applica agli aiuti in situazioni di crisi e alle operazioni di aiuto umanitario.
2. Tutte le sovvenzioni accordate nel corso di un esercizio sono oggetto di una pubblicazione annuale nel rispetto delle esigenze di riservatezza e di sicurezza.
Storico versioni
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