Art. 29

In vigore dal 18 feb 2008
1.   Quando la Commissione da esecuzione alle risorse FES mediante gestione congiunta, alcune funzioni d’esecuzione sono delegate ad organizzazioni internazionali nei seguenti casi: a) se la Commissione e l’organizzazione internazionale sono vincolate da un accordo quadro a lungo termine nel quale sono stabilite le disposizioni amministrative e finanziarie per la loro cooperazione; b) se la Commissione e l’organizzazione internazionale elaborano un progetto o un programma congiunto; c) quando i fondi provenienti da più donatori sono raggruppati e non sono stanziati per voci o categorie specifiche di spesa, ossia nel caso di azioni finanziate da una pluralità di donatori. Tali organizzazioni applicano in materia di contabilità, revisione contabile, controllo interno e aggiudicazione degli appalti norme che offrano garanzie equivalenti a quelle delle norme riconosciute a livello internazionale. 2.   L’attuazione da parte delle organizzazioni internazionali delle operazioni finanziate a valere sulle risorse FES è soggetta al controllo della Commissione. Il controllo è esercitato o mediante approvazione preventiva o mediante controllo a posteriori o con una procedura mista. 3.   Nelle convenzioni individuali concluse con le organizzazioni internazionali per la concessione di finanziamenti devono figurare disposizioni particolareggiate per l’esecuzione delle funzioni affidate a tali organizzazioni internazionali. 4.   Le organizzazioni internazionali cui sono delegati compiti di esecuzione garantiscono, conformemente all’, paragrafo 3, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal FES.
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Art. 29 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo