Art. 29
In vigore dal 18 feb 2008
1. Quando la Commissione da esecuzione alle risorse FES mediante gestione congiunta, alcune funzioni d’esecuzione sono delegate ad organizzazioni internazionali nei seguenti casi:
a)
se la Commissione e l’organizzazione internazionale sono vincolate da un accordo quadro a lungo termine nel quale sono stabilite le disposizioni amministrative e finanziarie per la loro cooperazione;
b)
se la Commissione e l’organizzazione internazionale elaborano un progetto o un programma congiunto;
c)
quando i fondi provenienti da più donatori sono raggruppati e non sono stanziati per voci o categorie specifiche di spesa, ossia nel caso di azioni finanziate da una pluralità di donatori.
Tali organizzazioni applicano in materia di contabilità, revisione contabile, controllo interno e aggiudicazione degli appalti norme che offrano garanzie equivalenti a quelle delle norme riconosciute a livello internazionale.
2. L’attuazione da parte delle organizzazioni internazionali delle operazioni finanziate a valere sulle risorse FES è soggetta al controllo della Commissione. Il controllo è esercitato o mediante approvazione preventiva o mediante controllo a posteriori o con una procedura mista.
3. Nelle convenzioni individuali concluse con le organizzazioni internazionali per la concessione di finanziamenti devono figurare disposizioni particolareggiate per l’esecuzione delle funzioni affidate a tali organizzazioni internazionali.
4. Le organizzazioni internazionali cui sono delegati compiti di esecuzione garantiscono, conformemente all’, paragrafo 3, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal FES.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:215:oj#art-29