Art. 28
In vigore dal 18 feb 2008
La Commissione non può affidare misure d’esecuzione relative a fondi provenienti dalle risorse FES, come ad esempio il pagamento e la riscossione, ad entità o organismi esterni di diritto privato, ad eccezione del caso previsto all’, paragrafo 3, primo comma, lettera b), o dei casi specifici di pagamenti da versare a beneficiari determinati dalla Commissione, il cui importo e le cui condizioni sono stabiliti dalla Commissione e che non implichino l’esercizio di potere discrezionale da parte dell’entità o dell’organismo che procede al loro versamento.
Ad entità o organismi esterni di diritto privato diversi da quelli di cui all’, paragrafo 3, primo comma, lettera b), potranno essere affidati, mediante contratto, unicamente compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non implicano né attribuzioni proprie dell’autorità pubblica né l’esercizio di un potere discrezionale di apprezzamento.
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