Art. 23

In vigore dal 18 feb 2008
L’attuazione da parte degli Stati ACP e dei PTOM delle operazioni finanziate a valere sulle risorse FES è soggetta al controllo della Commissione. Tale controllo può essere esercitato o mediante approvazione preventiva o con un controllo a posteriori o in base ad una procedura mista, secondo le disposizioni dell’accordo ACP-CE, della decisione sull’associazione d’oltremare e delle relative disposizioni d’attuazione.
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