Art. 22
In vigore dal 18 feb 2008
1. Nell’ambito della gestione decentrata, la Commissione provvede all’esecuzione finanziaria delle risorse FES secondo le norme dettagliate di cui ai paragrafi 2, 3 e 4. Come previsto per la gestione centralizzata, la Commissione può delegare funzioni residue agli organismi di cui all’, paragrafi da 2 a 5.
2. Gli Stati ACP o i PTOM beneficiari provvedono a:
a)
eseguire regolari accertamenti intesi ad assicurare che le azioni da finanziare mediante le risorse FES siano state attuate correttamente;
b)
adottare le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviare azioni legali per recuperare i fondi indebitamente versati.
3. Per garantire che l’impiego dei fondi sia conforme alla normativa pertinente ed entro i limiti dei poteri ad essa conferiti in virtù di quest’ultima, la Commissione ricorre a procedure di liquidazione dei conti o a meccanismi di rettifica finanziaria che le permettano di adempiere gli obblighi previsti dall’accordo ACP-CE, in particolare ai sensi dell’, paragrafo 1, del relativo allegato IV e della decisione sull’associazione d’oltremare, in particolare gli .
4. I paesi e territori partner a cui sono delegate funzioni di esecuzione garantiscono in conformità dell’, paragrafo 3, una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal FES.
Storico versioni
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