Art. 21
In vigore dal 18 feb 2008
Di norma, la Commissione cura l’esecuzione finanziaria delle risorse FES applicando uno dei metodi seguenti:
a)
mediante una gestione decentrata con gli Stati ACP conformemente all’accordo ACP-CE e secondo il principio della condivisione delle responsabilità di cui all’ del suddetto accordo ed agli dell’allegato IV del medesimo;
b)
mediante una gestione decentrata con i PTOM conformemente alla decisione sull’associazione d’oltremare e alle relative disposizioni d’attuazione.
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