Art. 57
In vigore dal 18 feb 2008
1. In conformità dell’ dell’accordo interno, il massimale dell’importo annuale dei contributi per l’anno n + 2 e l’importo annuale del contributo per l’anno n + 1 sono fissati secondo la procedura riportata nei paragrafi da 2 a 7. I contributi annuali sono versati in tre quote fissate secondo la procedura riportata nei paragrafi da 2 a 7.
2. La Commissione presenta una proposta entro il 15 ottobre dell’anno n, contenente:
—
il massimale dell’importo annuale dei contributi per l’anno n + 2;
—
l’importo annuale del contributo per l’anno n + 1;
—
l’importo della prima quota del contributo per l’anno n + 1.
Il Consiglio decide su tale proposta entro il 15 novembre dell’anno n.
Gli Stati membri versano la prima quota del contributo per l’anno n + 1 entro il 21 gennaio dell’anno n + 1.
3. La Commissione presenta una proposta entro il 15 giugno dell’anno n + 1, contenente:
—
l’importo della seconda quota del contributo per l’anno n + 1;
—
l’importo annuale del contributo per l’anno n + 1 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell’, paragrafo 3 dell’accordo interno, l’importo annuale dovesse deviarne.
Il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della stessa da parte della Commissione.
Gli Stati membri versano la seconda quota entro 21 giorni civili dalla data di notifica della decisione del Consiglio.
4. Entro il 15 giugno dell’anno n + 1, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio lo stato degli impegni, i pagamenti e gli importi annuali delle richieste di contributi presentate nell’anno n e previste per gli anni n + 1 e n + 2, tenendo conto delle previsioni della BEI per quanto riguarda la gestione e il funzionamento del Fondo investimenti, ivi compresi gli abbuoni d’interessi. Tali importi per gli anni n + 1 e n + 2 si basano sulla capacità concreta di erogare il livello di risorse proposto.
5. La Commissione presenta una proposta entro il 10 ottobre dell’anno n + 1, contenente:
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la terza quota del contributo per l’anno n + 1;
—
l’importo annuale del contributo per l’anno n + 1 riveduto sulla base delle esigenze effettive qualora, in conformità dell’, paragrafo 3 dell’accordo interno, l’importo annuale dovesse deviarne.
Il Consiglio decide sulla proposta entro 21 giorni civili dalla presentazione della proposta da parte della Commissione.
Gli Stati membri versano la terza quota entro 21 giorni civili dalla data di notifica della decisione del Consiglio.
6. La somma delle quote relative a un determinato anno non possono superare l’importo annuale del contributo stabilito per tale anno. L’importo annuale del contributo non può superare il massimale stabilito per tale anno. Il massimale può essere aumentato solo alle condizioni previste dall’, paragrafo 4 dell’accordo interno. Un eventuale aumento del massimale è inserito nelle proposte di cui ai paragrafi da 2 a 5.
7. Il massimale dell’importo annuale del contributo per l’anno n + 2, l’importo annuale del contributo per l’anno n + 1 e le quote dei contributi precisano, in conformità degli articoli da 1 a 5:
a)
l’importo gestito dalla Commissione; e
b)
l’importo gestito dalla BEI, ivi compresi gli abbuoni d’interessi.
Storico versioni
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