Art. 60
In vigore dal 18 feb 2008
1. Qualora le quote di contributi esigibili di cui al presente articolo non siano versate alla data d’esigibilità, fissata all’, paragrafi da 2 a 5, lo Stato membro interessato è tenuto al pagamento di interessi sulla somma non versata.
2. Gli interessi sono calcolati ad un tasso di due punti superiore al tasso d’interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese di scadenza, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. Il tasso suddetto è aumentato di 0,25 punti per ciascun mese di ritardo.
Gli interessi sono esigibili per tutto il periodo di mora e sono calcolati a decorrere dal primo giorno civile successivo alla scadenza del pagamento della quota.
3. Per quanto riguarda l’importo dovuto alla Commissione di cui all’, paragrafo 7, lettera a), gli importi degli interessi di mora sono accreditati ad uno dei conti di cui all’, paragrafo 6, dell’accordo interno.
Quanto all’importo dovuto alla BEI a norma dell’, paragrafo 7, lettera b), gli importi degli interessi di mora sono accreditati al Fondo investimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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