Art. 58

In vigore dal 18 feb 2008
1.   Le quote dovute dai singoli Stati membri e citate all’ sono fissate in proporzione al loro contributo al FES secondo quanto stabilito all’, paragrafo 2 dell’accordo interno. 2.   Le richieste di contributi utilizzano innanzitutto, uno dopo l’altro gli importi dei precedenti FES.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:215:oj#art-58

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 58 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo