Art. 53

In vigore dal 18 feb 2008
L’obbligo dell’ordinatore di provvedere al risarcimento ai sensi dell’, paragrafo 2, si applica in particolare se: a) l’ordinatore, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua, accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi al presente regolamento; b) l’ordinatore, intenzionalmente o per negligenza grave da parte sua, trascura di compilare un atto che dia luogo ad un credito, trascura o ritarda l’emissione di ordini di riscossione, oppure ritarda l’emissione di un ordine di pagamento, generando in tal modo una responsabilità civile della Commissione nei confronti di terzi.
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