Art. 52

In vigore dal 18 feb 2008
1.   Le disposizioni del presente capo fanno salva l’eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari di cui all’, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari o agenti degli Stati membri. 2.   Ogni ordinatore, contabile o responsabile dei pagamenti è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale, conformemente allo statuto, salvo il disposto degli articoli da 53 a 56 del presente regolamento. In caso di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita che possa ledere gli interessi della Comunità, la questione viene rinviata alle autorità o agli organismi competenti.
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