Art. 50

Approvvigionamento dei conti delle banche locali

In vigore dal 18 feb 2008
Approvvigionamento dei conti delle banche locali Il contabile provvede all’approvvigionamento dei conti del delegato ai pagamenti ed effettua controlli sia a livello dell’apertura dei conti in banca e delle deleghe di firma che dei controlli in loco e sulla contabilità centralizzata. I conti del delegato ai pagamenti possono essere alimentati direttamente con entrate varie locali risultanti da: a) rimborsi vari; b) ordini di recupero.
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Approvvigionamento dei conti delle banche locali (Art. 50 Regolamento (UE) 2008/215) — Testo vigente | Portale Normativo