Art. 47

In vigore dal 18 feb 2008
Le firme degli agenti della Commissione autorizzati ad effettuare operazioni sui conti del FES sono depositate presso le banche interessate al momento dell’apertura dei conti o, per gli agenti delegati successivamente, in occasione della loro designazione.
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Art. 47 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo