Art. 45

In vigore dal 18 feb 2008
Le relazioni tra la Commissione ed i delegati ai pagamenti di cui all’ dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE o alle misure d’attuazione della decisione sull’associazione d’oltremare sono oggetto di contratti. Copie di questi contratti, una volta firmati, sono trasmesse per informazione alla Corte dei conti.
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Art. 45 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo