Art. 44

In vigore dal 18 feb 2008
1.   Per effettuare i pagamenti di cui all’, paragrafi 1 e 4, dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE o alle misure d’attuazione della decisione sull’associazione d’oltremare, ove opportuno il contabile apre conti presso istituzioni finanziarie degli Stati ACP e PTOM, per i pagamenti nella valuta nazionale degli Stati ACP o nella valuta locale dei PTOM, e presso istituzioni finanziarie degli Stati membri, per i pagamenti in euro ed in altre valute. 2.   Tali istituzioni finanziarie, che fungono da delegati ai pagamenti, eseguono i pagamenti su istruzione del contabile. 3.   In conformità dell’, paragrafo 2, dell’allegato IV dell’accordo ACP-CE, i fondi depositati presso le istituzioni finanziarie degli Stati ACP e PTOM non producono interessi e dette istituzioni non vengono remunerate per i loro servizi. In conformità dell’, paragrafo 6, dell’accordo interno, i fondi in deposito presso le istituzioni finanziarie degli Stati membri producono interessi. Tali interessi sono accreditati ad uno dei conti specificati all’.
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Art. 44 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo