Art. 39
In vigore dal 18 feb 2008
1. La Commissione nomina un contabile incaricato delle seguenti funzioni:
a)
provvedere alla corretta esecuzione dei pagamenti, all’incasso delle entrate ed al recupero dei crediti accertati;
b)
preparare e presentare i conti, conformemente al titolo VIII;
c)
tenere la contabilità relativa a:
i)
gli stanziamenti di cui all’, ad eccezione di quelli destinati al Fondo investimenti, e gli abbuoni d’interessi;
ii)
gli impegni di cui all’;
iii)
i pagamenti, le entrate e i crediti;
d)
definire, conformemente al titolo VIII, le norme e i metodi contabili nonché il piano contabile;
e)
definire e convalidare i sistemi contabili e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall’ordinatore delegato e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;
f)
provvedere alla gestione della tesoreria.
Il contabile è abilitato a verificare il rispetto dei criteri di convalida di cui al primo comma, lettera e).
2. Il contabile ottiene dall’ordinatore delegato e dalla BEI, che ne garantiscono l’affidabilità, ciascuno per quanto lo concerne, tutte le informazioni necessarie all’elaborazione di conti che riproducano un’immagine fedele dell’esecuzione finanziaria delle risorse FES.
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