Art. 36

In vigore dal 18 feb 2008
1.   L’ordinatore delegato che venga a conoscenza di problemi nello svolgimento delle procedure relative alla gestione delle risorse FES, prende insieme all’ordinatore nazionale o regionale tutti i contatti necessari per rimediare alla situazione ed adotta tutte le misure opportune. Qualora l’ordinatore nazionale o regionale non svolga o non sia in grado di svolgere i compiti affidatigli dall’accordo ACP-CE, egli potrà essere sostituito temporaneamente dall’ordinatore. In tal caso, la Commissione può ottenere una compensazione finanziaria, a carico delle risorse assegnate allo Stato ACP in questione, per l’onere amministrativo supplementare subito. 2.   Eventuali misure prese dall’ordinatore delegato a norma del paragrafo 1 lo sono in nome e per conto dell’ordinatore nazionale o regionale interessato.
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Art. 36 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo