Art. 38
In vigore dal 18 feb 2008
L’ordinatore delegato rende conto alla Commissione dell’esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività, corredata di informazioni finanziarie e di gestione, che confermi che le informazioni figuranti in tale relazione forniscono un’immagine fedele, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese.
La relazione illustra i risultati delle operazioni a fronte degli obiettivi che gli sono stati assegnati, i rischi associati a dette operazioni, l’impiego delle risorse messe a sua disposizione e l’efficienza ed efficacia del sistema di controllo interno. Il revisore contabile interno prende conoscenza della relazione annuale e degli altri elementi d’informazione forniti. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 15 giugno di ogni anno, una sintesi della relazione annuale di attività relativa all’anno precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:215:oj#art-38