Art. 32

In vigore dal 18 feb 2008
1.   Nell’ambito dell’esecuzione finanziaria delle operazioni di cui all’ la Commissione esercita le funzioni di ordinatore. 2.   La Commissione stabilisce gli agenti di livello adeguato ai quali delega le funzioni di ordinatore e fissa i limiti dei poteri conferiti, nonché la facoltà dei delegati di sottodelegare i loro poteri. 3.   Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto ad agenti. 4.   Gli ordinatori delegati o sottodelegati possono agire esclusivamente entro i limiti stabiliti dall’atto di delega o di sottodelega. L’ordinatore delegato o sottodelegato competente può essere assistito nel suo compito da uno o più agenti incaricati di effettuare, sotto la sua responsabilità, alcune operazioni necessarie all’esecuzione delle risorse FES e al rendiconto.
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Art. 32 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo