Art. 27

In vigore dal 18 feb 2008
1.   La Commissione provvede alla sorveglianza, alla valutazione e al controllo dell’esecuzione delle funzioni delegate. Quando procede ai controlli avvalendosi dei propri sistemi di controllo, essa tiene conto dell’equipollenza fra i sistemi di controllo. 2.   L’ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dispone nei confronti degli organismi a cui sono delegate funzioni degli stessi poteri esercitati nei confronti dei servizi della Commissione. Gi organismi interessati adottano le disposizioni necessarie per agevolare lo svolgimento delle indagini interne dell’OLAF. Qualsiasi atto di tali organismi relativo all’esecuzione delle risorse del FES e in particolare qualsiasi decisione e qualsiasi contratto da essi stipulato, deve prevedere espressamente gli stessi controlli previsti dall’, paragrafo 4.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:215:oj#art-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 27 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo