Art. 26
In vigore dal 18 feb 2008
Quando dà esecuzione alle risorse FES mediante gestione centralizzata indiretta, la Commissione si accerta innanzitutto dell’esistenza e del buon funzionamento, nelle entità alle quali affida l’esecuzione, dei seguenti elementi:
a)
procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni che siano trasparenti e non discriminatorie, impediscano qualsiasi conflitto d’interessi e siano conformi alle disposizioni dei titoli V e VII;
b)
un sistema efficace ed efficiente di controllo interno della gestione delle operazioni comprendente l’effettiva separazione delle funzioni rispettivamente di ordinatore e di contabile o delle funzioni equivalenti;
c)
un sistema contabile che consenta di verificare la corretta utilizzazione delle risorse FES e che rispecchi tale utilizzazione nei conti del FES;
d)
una revisione contabile esterna indipendente;
e)
un accesso del pubblico all’informazione, al livello previsto dalla normativa comunitaria;
f)
una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal FES in conformità dell’, paragrafo 3.
La Commissione può accettare che i sistemi di revisione contabile, contabilità e aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni delle agenzie e degli organismi di cui all’, paragrafo 3, siano equivalenti ai propri sistemi e tengano debitamente conto delle norme riconosciute a livello internazionale.
Storico versioni
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