Art. 26

In vigore dal 18 feb 2008
Quando dà esecuzione alle risorse FES mediante gestione centralizzata indiretta, la Commissione si accerta innanzitutto dell’esistenza e del buon funzionamento, nelle entità alle quali affida l’esecuzione, dei seguenti elementi: a) procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni che siano trasparenti e non discriminatorie, impediscano qualsiasi conflitto d’interessi e siano conformi alle disposizioni dei titoli V e VII; b) un sistema efficace ed efficiente di controllo interno della gestione delle operazioni comprendente l’effettiva separazione delle funzioni rispettivamente di ordinatore e di contabile o delle funzioni equivalenti; c) un sistema contabile che consenta di verificare la corretta utilizzazione delle risorse FES e che rispecchi tale utilizzazione nei conti del FES; d) una revisione contabile esterna indipendente; e) un accesso del pubblico all’informazione, al livello previsto dalla normativa comunitaria; f) una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal FES in conformità dell’, paragrafo 3. La Commissione può accettare che i sistemi di revisione contabile, contabilità e aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni delle agenzie e degli organismi di cui all’, paragrafo 3, siano equivalenti ai propri sistemi e tengano debitamente conto delle norme riconosciute a livello internazionale.
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Art. 26 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo