Art. 147
In vigore dal 18 feb 2008
La BEI è remunerata a copertura totale delle spese sostenute per la gestione delle operazioni effettuate a titolo del Fondo investimenti. Il Consiglio decide le risorse ed i meccanismi di remunerazione della BEI conformemente all’, paragrafo 2 dell’accordo interno. Le modalità d’applicazione della decisione del Consiglio sono integrate nella convenzione di gestione di cui all’.
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