Art. 142
In vigore dal 18 feb 2008
1. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico alla Commissione, entro il 15 maggio dell’anno n + 2, dell’esecuzione finanziaria delle risorse FES dell’esercizio n, di cui cura la gestione a norma dell’.
2. Se la data prevista al paragrafo 1 non può essere rispettata, il Parlamento europeo o il Consiglio informano la Commissione dei motivi per cui tale decisione ha dovuto essere differita.
3. Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di scarico, la Commissione si adopera per prendere, al più presto, misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.
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