Art. 143
In vigore dal 18 feb 2008
1. La decisione di discarico riguarda i conti di cui all’, ad eccezione della parte a cura della BEI conformemente all’, paragrafo 2.
2. In vista del discarico, il Parlamento europeo esamina, successivamente al Consiglio, i conti di cui all’. Esamina anche la relazione annuale della Corte dei conti e le risposte della Commissione nonché le relazioni speciali pertinenti della Corte dei conti, per l’esercizio interessato, e la sua dichiarazione attestante l’affidabilità dei conti e la legittimità e regolarità delle relative operazioni.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, tutte le informazioni necessarie per il controllo dell’esecuzione delle risorse FES nell’esercizio in oggetto alla cui gestione essa provvede a norma dell’.
L’accesso alle informazioni riservate e trattamento delle stesse avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della tutela del segreto professionale, delle regole sui procedimenti giudiziari e disciplinari e degli interessi della Comunità.
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