Art. 146
In vigore dal 18 feb 2008
1. I contributi di cui all’ stabiliti dal Consiglio sono versati senza costi per il beneficiario dagli Stati membri alla BEI su un conto speciale aperto dalla Bei a nome del Fondo investimenti secondo le modalità d’applicazione fissate dalla convenzione di gestione di cui all’.
2. Salvo decisione contraria del Consiglio per quanto riguarda la remunerazione della BEI a norma dell’ dell’accordo interno, gli utili percepiti dalla BEI sul saldo creditore dei conti speciali di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono integrati nel Fondo investimenti e presi in considerazione per le richieste di contributi di cui all’.
3. I diritti derivanti dalle operazioni effettuate dalla BEI a valere sulle risorse FES, in particolare a titolo di creditore o di proprietario, sono esercitati dagli Stati membri.
4. La BEI gestisce la tesoreria degli importi di cui al paragrafo 1 secondo le modalità d’applicazione fissate dalla convenzione di gestione di cui all’.
5. Il Fondo investimenti è gestito conformemente alle condizioni previste dall’accordo ACP-CE, dalla decisione sull’associazione d’oltremare e dall’accordo interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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