Art. 139

In vigore dal 18 feb 2008
1.   La relazione annuale della Corte dei conti è disciplinata dal presente articolo. 2.   La Corte dei conti trasmette alla Commissione, entro il 15 giugno, le osservazioni che ritiene di natura tale da dover figurare nella relazione annuale. Tali osservazioni devono rimanere riservate. La Commissione invia le proprie risposte alla Corte dei conti entro il 15 ottobre. 3.   La relazione annuale contiene una valutazione della sana gestione finanziaria. 4.   La Corte dei conti può aggiungere nella relazione annuale tutte le presentazioni di sintesi od osservazioni generali che ritiene adeguate. 5.   La Corte dei conti adotta tutte le misure necessarie affinché le risposte della Commissione alle sue osservazioni siano pubblicate subito dopo le osservazioni alle quali si riferiscono. 6.   Entro il 15 novembre la Corte dei conti invia alle autorità responsabili del discarico e alla Commissione la propria relazione annuale accompagnata dalle risposte della Commissione e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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