Art. 78

In vigore dal 18 feb 2008
1.   Le convenzioni di finanziamento con gli Stati ACP o i PTOM beneficiari sono concluse entro il 31 dicembre dell’anno n + 1, dove l’anno n è quello nel corso del quale la Commissione ha adottato l’impegno finanziario globale. Quando le convenzioni di finanziamento non sono concluse entro il termine di cui al primo comma, gli stanziamenti corrispondenti sono annullati. 2.   La Commissione è obbligata ad effettuare il pagamento a valere sulle risorse FES ogniqualvolta l’ordinatore competente approva contratti, convenzioni di sovvenzione e programmi a preventivo, secondo quanto previsto dall’, paragrafo 3. Prima di firmare l’autorizzazione, l’ordinatore competente registra nei conti del FES l’importo di ciascun impegno giuridico da lui autorizzato a seguito di un impegno globale. L’ordinatore imputa tale importo sull’impegno finanziario globale. 3.   Le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano fatte salve le eventuali decisioni adottate dal Consiglio ai sensi degli dell’accordo ACP-CE.
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Art. 78 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo