Art. 82
In vigore dal 18 feb 2008
1. L’autorizzazione delle spese è l’atto con il quale l’ordinatore competente ordina al contabile, dopo aver verificato la disponibilità dei fondi e mediante l’emissione di un ordine di pagamento, di pagare una spesa di cui ha effettuato la liquidazione.
2. Nei casi in cui vengono effettuati pagamenti periodici riguardo a servizi prestati, compresi i servizi di locazione, o beni forniti, e fatta salva l’analisi dei rischi, l’ordinatore può ordinare l’applicazione di un sistema di addebito diretto.
3. Gli del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applicano mutatis mutandis all’attuazione del presente articolo.
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