Art. 92
In vigore dal 18 feb 2008
1. Le amministrazioni aggiudicatrici ai fini del presente titolo sono le seguenti:
a)
gli Stati ACP beneficiari o gli organismi da questi debitamente delegati, ivi compresi gli organismi ufficiali regionali o i loro rappresentanti;
b)
la Commissione, per gli appalti che aggiudica per proprio conto;
c)
la Commissione in nome e per conto di uno o più Stati ACP beneficiari;
d)
un organismo pubblico di diritto nazionale o internazionale o persone giuridiche o fisiche che hanno firmato una convenzione di finanziamento o una convenzione di sovvenzione con uno o più paesi ACP o con la Commissione per l’attuazione di un programma o di un progetto.
2. Le procedure di aggiudicazione vengono fissate nelle convenzioni di finanziamento o nelle convenzioni di sovvenzione di cui all’, paragrafo 3.
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