Art. 92

In vigore dal 18 feb 2008
1.   Le amministrazioni aggiudicatrici ai fini del presente titolo sono le seguenti: a) gli Stati ACP beneficiari o gli organismi da questi debitamente delegati, ivi compresi gli organismi ufficiali regionali o i loro rappresentanti; b) la Commissione, per gli appalti che aggiudica per proprio conto; c) la Commissione in nome e per conto di uno o più Stati ACP beneficiari; d) un organismo pubblico di diritto nazionale o internazionale o persone giuridiche o fisiche che hanno firmato una convenzione di finanziamento o una convenzione di sovvenzione con uno o più paesi ACP o con la Commissione per l’attuazione di un programma o di un progetto. 2.   Le procedure di aggiudicazione vengono fissate nelle convenzioni di finanziamento o nelle convenzioni di sovvenzione di cui all’, paragrafo 3.
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Art. 92 Regolamento (UE) 2008/215 — Testo vigente | Portale Normativo