Art. 94

Contenuto dei programmi transfrontalieri

In vigore dal 12 giu 2007
Contenuto dei programmi transfrontalieri 1.   Ciascun programma transfrontaliero contiene le seguenti informazioni: a) un elenco dei settori ammissibili coperti dal programma in conformità con l', ivi compresi i settori di flessibilità di cui all'; b) un'analisi della situazione nei settori di cooperazione ammissibili in termini di carenze e punti di forza e le esigenze e l'obiettivo di medio termine derivanti da tale analisi; c) una descrizione della strategia di cooperazione e delle priorità e misure scelte per l'assistenza, tenendo conto del/dei relativo/i documento/i indicativo/i di pianificazione pluriennale del/dei paese/i beneficiario/i e degli altri documenti di strategia nazionale e regionale pertinenti nonché dei risultati della valutazione ex ante di cui all' e all'; d) informazioni relative agli assi prioritari e ai loro obiettivi specifici. Detti obiettivi vengono quantificati tramite un numero ristretto di indicatori di prestazione e di risultato, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori permettono di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi che attuano le priorità; e) le norme riguardanti l'ammissibilità della spesa di cui all'; f) un asse prioritario specifico di assistenza tecnica che copre le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo insieme alle attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa a tale attuazione, fino ad un massimo del 10 % del contributo comunitario assegnato al programma. In casi eccezionali, sulla base di un accordo tra la Commissione e i paesi partecipanti, può essere assegnato a questa priorità un importo superiore al 10 % del contributo comunitario per il programma; g) informazioni sulla complementarità con le misure finanziate da altre componenti IPA o, se del caso, da altri strumenti comunitari; h) le disposizioni di attuazione del programma operativo comprendenti: i) la designazione, da parte dei paesi partecipanti, delle strutture e delle autorità previste dall' e, a seconda del caso, dall'; ii) una descrizione dei sistemi di controllo e valutazione; iii) ove opportuno, informazioni relative all'organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e all'organismo o agli organismi responsabili dell’esecuzione dei pagamenti ai beneficiari; iv) ove opportuno, una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza; v) gli elementi intesi ad assicurare la pubblicità e l'informazione riguardo al programma transfrontaliero di cui all'; vi) ove opportuno, una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e i paesi partecipanti per lo scambio di dati informatizzati. 2.   Inoltre, i programmi transfrontalieri riguardanti la cooperazione di cui all', paragrafo 1, lettera a), contengono un unico piano di finanziamento basato sul quadro finanziario indicativo pluriennale senza una ripartizione per paesi partecipanti, comprendente una tabella che specifica per ogni anno coperto dal quadro finanziario indicativo pluriennale e per ogni asse prioritario l'importo del contributo comunitario e il relativo tasso nonché l'importo finanziato dalle controparti nazionali. I programmi transfrontalieri riguardanti la cooperazione di cui all', paragrafo 1, lettera b), contengono un piano di finanziamento basato sul quadro finanziario indicativo pluriennale comprendente una tabella per ciascun paese partecipante che specifica, per ogni anno coperto dal quadro finanziario indicativo pluriennale e per ogni asse prioritario, l'importo del contributo comunitario e il relativo tasso e, ove opportuno, l'importo finanziato dalle controparti nazionali.
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Contenuto dei programmi transfrontalieri (Art. 94 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo