Art. 141
Valutazione
In vigore dal 12 giu 2007
Valutazione
Le disposizioni dell' si applicano mutatis mutandis. Tuttavia, in caso di gestione centralizzata, le valutazioni di cui all', paragrafo 3, vengono eseguite sotto la responsabilità della Commissione. In tal caso, non si applicano le disposizioni di cui all', paragrafi 4 e 5.
Nel caso dei programmi transfrontalieri tra paesi beneficiari, la valutazione ex ante di cui all', paragrafo 2, viene decisa dalla Commissione in accordo con i paesi beneficiari partecipanti, tenendo conto dei fondi comunitari assegnati al programma e in conformità con il principio di proporzionalità. La valutazione ex ante può essere eseguita con il sostegno della Commissione.
In caso di gestione decentrata, la Commissione può eseguire le valutazioni intermedie ad hoc dei programmi transfrontalieri che essa ritiene opportune.
Storico versioni
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