Art. 140
Ruolo della Commissione nella selezione delle operazioni
In vigore dal 12 giu 2007
Ruolo della Commissione nella selezione delle operazioni
1. In caso di gestione centralizzata, la Commissione:
a)
approva i criteri di selezione delle operazioni finanziate dal programma transfrontaliero;
b)
approva gli inviti a presentare proposte e i relativi fascicoli per la presentazione delle domande (linee guida per i richiedenti) prima della loro pubblicazione;
c)
se del caso, approva la composizione del comitato direttivo incaricato della selezione delle operazioni;
d)
conferma ufficialmente le operazioni selezionate dal comitato congiunto di controllo di cui all'. L'approvazione finale di un'operazione selezionata ai fini del finanziamento spetta in ogni caso alla Commissione.
2. In caso di gestione decentrata, il diritto della Commissione di eseguire un controllo ex ante della selezione delle operazioni viene definito nella decisione della Commissione sul conferimento dei poteri di gestione in conformità con l', paragrafo 3.
Storico versioni
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