Art. 139

Strutture e autorità

In vigore dal 12 giu 2007
Strutture e autorità 1.   Per ciascun programma transfrontaliero, ogni paese beneficiario istituisce una struttura operativa per la parte del programma che lo riguarda. 2.   Tra i compiti delle strutture operative figura la preparazione dei programmi transfrontalieri in conformità con l'. 3.   Le strutture operative dei paesi beneficiari operano in stretta collaborazione nella programmazione e attuazione del pertinente programma transfrontaliero. 4.   Per ciascun programma transfrontaliero tra paesi beneficiari, le relative strutture operative istituiscono un segretariato tecnico congiunto incaricato di assistere le strutture operative e il comitato congiunto di controllo di cui all' nello svolgimento delle rispettive funzioni. Il segretariato tecnico congiunto può disporre di antenne distaccate nei singoli paesi partecipanti. 5.   In caso di gestione decentrata valgono mutatis mutandis le funzioni e le responsabilità delle strutture operative elencate all'. Inoltre, si applicano le seguenti disposizioni: a) le strutture operative nei singoli paesi beneficiari partecipanti comprendono un'agenzia esecutiva istituita nell'ambito dell'amministrazione nazionale o posta sotto il suo diretto controllo. b) Dopo aver consultato il coordinatore nazionale IPA in ogni paese beneficiario partecipante l'ordinatore nazionale designa un ordinatore del programma incaricato di guidare l'agenzia esecutiva. Gli ordinatori dei programmi sono funzionari della pubblica amministrazione dei paesi beneficiari. Essi sono responsabili delle attività svolte dall'agenzia esecutiva. c) Le agenzie esecutive sono responsabili delle gare d'appalto e della stipula dei contratti nonché degli aspetti riguardanti la contabilizzazione dei pagamenti e la rendicontazione finanziaria delle gare per i servizi, le forniture, le opere e le sovvenzioni relative alla parte del programma transfrontaliero riguardante i singoli paesi. Ove opportuno, si applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui all'. 6.   In caso di gestione centralizzata, le funzioni e le responsabilità delle strutture operative vengono definite nei relativi programmi transfrontalieri, ad eccezione delle gare d'appalto, della stipula dei contratti e dei pagamenti, che sono di competenza della Commissione.
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