Art. 91

Preparazione e approvazione dei programmi transfrontalieri

In vigore dal 12 giu 2007
Preparazione e approvazione dei programmi transfrontalieri 1.   L'assistenza alla cooperazione transfrontaliera di cui all', paragrafo 1, viene concessa, in linea di principio, nell'ambito dei programmi pluriennali di cooperazione transfrontaliera (di seguito «programmi transfrontalieri»). 2.   I programmi transfrontalieri vengono elaborati per ciascun confine o gruppo di confini da un opportuno gruppo a livello di regioni NUTS 3 o, in assenza della classificazione NUTS, a livello di regioni equivalenti. 3.   Ciascun programma transfrontaliero viene elaborato congiuntamente dai paesi partecipanti, in collaborazione con i partner di cui all' del regolamento (CE) n. 1083/2006. 4.   I paesi partecipanti presentano congiuntamente una proposta di programma transfrontaliero alla Commissione contenente tutti gli elementi di cui all'. 5.   La Commissione valuta la proposta di programma transfrontaliero per verificare se contiene tutti gli elementi di cui all' e se contribuisce agli obiettivi e alle priorità del/dei relativo/i documento/i indicativo/i di pianificazione pluriennale di cui all'. Se la Commissione ritiene che un programma transfrontaliero non contiene tutti gli elementi di cui all' o non è in linea con gli obiettivi e le priorità del/dei relativo/i documento/i indicativo/i di pianificazione pluriennale, essa può invitare i paesi partecipanti a fornire tutte le informazioni aggiuntive necessarie e, ove opportuno, a rivedere di conseguenza la proposta di programma. 6.   La Commissione adotta il programma transfrontaliero mediante una decisione.
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Preparazione e approvazione dei programmi transfrontalieri (Art. 91 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo