Art. 89
Ammissibilità delle spese
In vigore dal 12 giu 2007
Ammissibilità delle spese
1. Le spese nell'ambito della presente componente sono ammissibili se sono state effettivamente sostenute tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo impegno di bilancio, per le operazioni o una parte delle operazioni attuate all'interno degli Stati membri, e dopo la firma dell'accordo di finanziamento, per le operazioni o una parte delle operazioni attuate all'interno dei paesi beneficiari.
2. Oltre alle spese di cui all', paragrafo 3, non sono ammissibili le seguenti spese:
a)
gli interessi passivi;
b)
l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % della spesa ammissibile per l'operazione in questione.
3. In deroga all', paragrafo 3, le seguenti spese sono ammissibili:
a)
le imposte sul valore aggiunto, se sussistono le seguenti condizioni:
i)
non sono recuperabili in alcun modo;
ii)
viene stabilito che sono a carico del beneficiario finale; e
iii)
sono chiaramente identificate nella proposta di progetto;
b)
gli oneri associati alle transazioni finanziarie transnazionali;
c)
le spese bancarie per l'apertura o la gestione dei conti, quando l'attuazione di un'operazione richiede un conto separato o l'apertura di conti;
d)
le spese di consulenza giuridica, le spese notarili, il costo degli esperti tecnici o finanziari, il costo della contabilità o dell'audit, se sono direttamente collegati all'operazione cofinanziata e sono necessari per la sua preparazione o attuazione;
e)
il costo delle garanzie fornite da una banca o da un altro istituto finanziario, nella misura in cui tali garanzie sono richieste dalla legislazione nazionale o comunitaria;
f)
le spese generali, a condizione che siano basate su costi reali attribuibili all'attuazione dell'operazione in questione. I tassi forfettari basati sui costi medi non possono superare il 25 % dei costi diretti di un'operazione che possono incidere sul livello delle spese generali. Il calcolo viene adeguatamente documentato e sottoposto ad analisi periodiche.
4. Oltre all'assistenza tecnica per il programma transfrontaliero di cui all', sono ammissibili le seguenti spese sostenute dalle autorità pubbliche per preparare o attuare un'operazione:
a)
il costo dei servizi professionali forniti da un'autorità pubblica diversa dal beneficiario finale per preparare o attuare un'operazione;
b)
il costo dei servizi riguardanti la preparazione e attuazione di un'operazione forniti da un'autorità pubblica che è essa stessa il beneficiario finale e che esegue l'operazione per conto proprio senza far ricorso a fornitori di servizi esterni, se tale costo rappresenta un costo aggiuntivo e riguarda la spesa pagata effettivamente e direttamente per l'operazione cofinanziata.
L'autorità pubblica in questione fattura i costi di cui alla lettera a) del presente paragrafo al beneficiario finale o certifica tali costi sulla base di documenti di valore probatorio equivalente che permettono di identificare i costi reali pagati da detta autorità per tale operazione.
I costi di cui alla lettera b) del presente paragrafo devono essere certificati con documenti che permettono di identificare i costi reali pagati dall'autorità per tale operazione.
5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, i paesi che partecipano al programma transfrontaliero possono stabilire ulteriori norme riguardanti l'ammissibilità delle spese.
Storico versioni
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