Art. 34

Ammissibilità delle spese

In vigore dal 12 giu 2007
Ammissibilità delle spese 1.   Nel caso della gestione decentrata, fatti salvi gli accreditamenti da parte del funzionario accreditante competente e dell'ordinatore nazionale, i contratti e gli addenda firmati, le spese sostenute e i pagamenti effettuati dalle autorità nazionali non sono ammissibili al finanziamento nell'ambito del regolamento IPA prima del conferimento dei poteri di gestione alle strutture e autorità interessate da parte della Commissione, salvo diversamente disposto al paragrafo 2. La data finale dell'ammissibilità delle spese viene fissata nella parte II o, ove opportuno, negli accordi di finanziamento. 2.   L'assistenza tecnica a sostegno dell'istituzione dei sistemi di gestione e di controllo può essere ammissibile prima del conferimento iniziale dei poteri di gestione per le spese sostenute dopo il 1o gennaio 2007. Anche la pubblicazione di inviti a presentare proposte o di gare d'appalto può essere ammissibile prima del conferimento iniziale dei poteri di gestione e dopo il 1o gennaio 2007, a condizione che tale conferimento sia stato effettuato entro i tempi definiti in una clausola di riserva da inserire nelle operazioni o nelle gare in questione e previa approvazione dei documenti in questione da parte della Commissione. Gli inviti a presentare proposte o le gare d'appalto in questione possono essere cancellati o modificati a seconda della decisione riguardante il conferimento dei poteri di gestione. 3.   Le seguenti spese non sono ammissibili nell'ambito del regolamento IPA: a) le tasse, ivi comprese le imposte sul valore aggiunto; b) i dazi doganali e i dazi all'importazione ed eventuali altri oneri; c) l'acquisto, l'affitto o il leasing di terreni ed edifici esistenti; d) le ammende, le penali e le spese per controversie legali; e) i costi di funzionamento; f) le attrezzature di seconda mano; g) le spese bancarie, i costi delle garanzie e altri oneri analoghi; h) i costi di conversione, gli oneri e le perdite valutarie associati ad uno dei conti in euro specifici di ciascuna componente, nonché altre spese puramente finanziarie; i) contributi in natura. 4.   Le spese finanziate in virtù del presente regolamento non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio comunitario.
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Ammissibilità delle spese (Art. 34 Regolamento (UE) 2007/718) — Testo vigente | Portale Normativo