Art. 33
Strutture e autorità preposte alla gestione concorrente
In vigore dal 12 giu 2007
Strutture e autorità preposte alla gestione concorrente
Nel caso di programmi transfrontalieri attuati attraverso la gestione concorrente insieme ad uno Stato membro, vengono istituite le seguenti strutture in uno degli Stati membri che partecipano al programma transfrontaliero, come previsto dall':
—
un'unica autorità di gestione,
—
un'unica autorità di certificazione,
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un'unica autorità di audit.
Storico versioni
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