Art. 32
Strutture e autorità preposte alla gestione centralizzata o congiunta
In vigore dal 12 giu 2007
Strutture e autorità preposte alla gestione centralizzata o congiunta
1. In caso di gestione centralizzata o congiunta, il paese beneficiario designa un coordinatore nazionale IPA che funge da suo rappresentante nei confronti della Commissione. Egli assicura che venga mantenuto uno stretto collegamento tra la Commissione e il paese beneficiario in relazione al processo generale di adesione e all'assistenza preadesione UE nell'ambito del regolamento IPA.
Il coordinatore nazionale IPA è altresì responsabile del coordinamento della partecipazione del paese beneficiario ai pertinenti programmi transfrontalieri (sia insieme agli altri Stati membri che insieme agli altri paesi beneficiari) e ai programmi transnazionali e interregionali e ai programmi relativi ai bacini marittimi promossi nell'ambito degli altri strumenti comunitari. Il coordinatore può delegare le funzioni legate a quest'ultima competenza ad un coordinatore della cooperazione transfrontaliera.
2. Nel caso della componente «cooperazione transfrontaliera», le strutture operative vengono designate e istituite dal paese beneficiario, in conformità con le disposizioni di cui all'.
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