Art. 31
Organismi specifici
In vigore dal 12 giu 2007
Organismi specifici
Nell'ambito del quadro generale definito dalle strutture e dalle autorità di cui all', le funzioni descritte all' possono essere raggruppate e assegnate a organismi specifici all'interno o al di fuori delle strutture operative inizialmente designate. Tale raggruppamento e assegnazione rispetta l'opportuna segregazione delle funzioni imposta dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e garantisce che la responsabilità ultima delle funzioni descritte in detto articolo continui ad essere attribuita alla struttura operativa inizialmente designata. Tale ristrutturazione viene ufficializzata da accordi scritti ed è soggetta all'accreditamento da parte dell'ordinatore nazionale e al conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione.
Storico versioni
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