Art. 31

Organismi specifici

In vigore dal 12 giu 2007
Organismi specifici Nell'ambito del quadro generale definito dalle strutture e dalle autorità di cui all', le funzioni descritte all' possono essere raggruppate e assegnate a organismi specifici all'interno o al di fuori delle strutture operative inizialmente designate. Tale raggruppamento e assegnazione rispetta l'opportuna segregazione delle funzioni imposta dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e garantisce che la responsabilità ultima delle funzioni descritte in detto articolo continui ad essere attribuita alla struttura operativa inizialmente designata. Tale ristrutturazione viene ufficializzata da accordi scritti ed è soggetta all'accreditamento da parte dell'ordinatore nazionale e al conferimento dei poteri di gestione da parte della Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:718:oj#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo